Cari tutti,
vi metto a conoscenza di una analisi del ddl sulla riforma Universitaria gentilmente fatta da un ricercatore dell'Università di Torino.
Alessio Meyer
Carissime/i,
sperando di farvi cosa gradita vi invio un riassunto dei punti salienti (secondo me!) del ddl di riforma Gelmini, che potete inoltrare a chi volete.
E' un po' lungo, ma tenete conto che ci terremo questa legge (se non riusciamo a modificarla) per decinaia e decinaia di anni a venire.. quindi il tempo investito e' sicuramente ben speso!
Inoltre, se avrete domande e richieste di chiarimenti saro' lieto di cercare di illuminarvi in merito.
Il testo lo trovate al link:
http://www.unife.it/comunicazione/news/notizie/ddl-28-ottobre-ore-82.pdf
Per chiarire subito la situazione e' utile partire dal fondo: infatti, l'ultimo comma recita: "Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.". Quindi, tutto cio' che di nuovo e' contenuto in questa legge verra' finanziato a discapito dell'esistente....
Articolo 2 - Governance
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, lo statuto dovra' essere modificato secondo queste linee:
- Il senato accademico non potra' piu' decidere in materia di didattica e di ricerca, ma solo "formulare proposte e pareri", e approvare i relativi regolamenti "previo parere favorevole del consiglio di amministrazione". Fissato un limite di max. 35 membri, di cui almeno due terzi docenti di ruolo e almeno uno studente.
- Il consiglio di amministrazione avra' tutte le funzioni di indirizzo strategico e di programmazione: per le finanze, per l'organico (docenti inclusi) e per l'attivazione o soppressione di corsi e sedi.
Dovra' essere composto da max. 11 membri, per almeno il 40% esterni di "comprovata competenza in campo gestionale", che verranno individuati tramite "designazione o scelta" secondo modalita' da definire nel nuovo statuto.
- Al posto del direttore amministrativo ci sara' la figura del "direttore generale", il cui nome dovra' essere proposto dal rettore e approvato dal CdA, e che sara' inquadrato in un contratto di diritto privato. Avra' la responsabilita' piena della gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse e del personale T.A.
- I componenti del senato accademico e del CdA non potranno ricoprire altre cariche accademiche (presidi, direttori di dipartimento, ecc. ecc.)
- Spariranno le facolta' cosi' come le conosciamo: tutto (didattica e ricerca) verra' deciso all'interno dei dipartimenti, che per una ateneo delle dimensioni di quello di Torino dovranno avere un minimo di 45 afferenti tra docenti e ricercatori.
- Le facolta' (a Torino al massimo nove) diventeranno strutture di raccordo tra i dipartimenti, destinate a coordinare le "proposte": in maniera di organico, attivazione o soppressione corsi di studio, gestione di servizi comuni. L'organo deliberante di queste facolta' sara' composto dai direttori dei dipartimenti, da almeno un coordinatore di CCS, dal presidente della scuola di dottorato e da rappresentanza studentesca (niente piu' consigli di facolta'). Il Preside sara' un ordinario, eletto dai suddetti o nominato.
- Chi scrivera' in nuovo statuto? Quindici componenti: il rettore che presiede, due studenti, sei designati dal senato accademico e sei dal CdA. Questi componenti non possono essere ne' senatori ne consiglieri.
- a compimento del nuovo statuto, tutti gli organi universitari decadono (tranne il rettore).
- La norma di legge che garantisce che le facolta' siano rappresentate all'interno del senato, e che le diverse componenti siano rappresentate in CdA sara' abrogata.
Articolo 3 - federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa.
- Gli atenei potranno federarsi o fondersi: se questo comportera' il trasferimento del personale, il Ministro potra' provvedere, con proprio decreto, al trasferimento del personale interessato. Stessa cosa per il personale di sedi universitarie decentrate che verranno disattivate.
Articolo 4 - Fondo per il merito per gli studenti.
- Viene istituito un fondo (sempre a spese dell'attuale FFO) per borse di studio e prestiti d'onore, cui si accede tramite "prove nazionali standard". Le prove, le borse e i prestiti saranno definiti da decreti futuri emanati dal ministero. Non ci sono criteri basati sul reddito.
Articolo 5 - Deleghe varie su un po' di tutto.
Il governo e' delegato ad adottare qualsivoglia decreto (a patto che non vengano stanziati nuovi fondi) per disciplinare:
- l'introduzione di meccanismi premiali per la distribuzione delle risorse (che, stante l'invarianza dei fondi, corrispondono a meccanismi punitivi per i "cattivi")
- l'introduzione di "un sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli atenei" (quindi non dei reclutamenti caso per caso)
- l'introduzione di sistemi di valutazione periodica dell'efficienza e dei risultati di didattica e ricerca
- il riequilibrio della consistenza dei posti di docenti, ricercatori e T.A. a percentuali definite dal ministero entro un triennio. Pena: la non erogazione delle quote di FFO relative al personale in eccedenza.
- l'introduzione il "costo standard unitario di fornazione per studente in corso"
- il commissariamento per le universita' quando il disavanzo supera il 10% del bilancio
- l'impegno degli attuali e dei futuri docenti e ricercatori per 1.500 ore annue, di cui 350 per "compiti didattici e di servizio per gli studenti",
- "le modalita di verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti didattici e di servizio"
- l'obbligo di presentare una relazione triennale sul complesso dell'attivita' svolte, anche ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale.
- la trasformazione degli scatti biennali in scatti triennali, con invarianza del complessivo trattamento retributivo.
- rimodulazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e ricercatori assunti ai sensi della presente legge, con conseguente abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia, eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e rivalutazione del trattamento iniziale;
- aumento dell'FFO per gli atenei in base alla percentuale di ricercatori a t.d. che abbiano fatto dottorato e/o post-doc fuori dall'ateneo stesso, al numero di responsabili scientifici di progetti internazionali e al "grado di internazionalizzazione del corpo docente".
Articolo 7: SSD
- introduzione di un numero minimo di 50 ordinari per SSD, tranne in casi di "particolari motivazioni scientifiche"
Articolo 8: abilitazione scientifica nazionale
- l'abilitazione sara' requisito necessario per diventare associato o ordinario, tranne per coloro che sono gia' inquadrati in atenei o centri di ricerca esteri.
- si conseguira' in base a titoli e pubblicazioni scientifiche (niente prova orale)
- durera' 4 anni
- le procedure saranno indette ogni anno
- se si fallira' non si potra' partecipare per i due anni successivi per gli associati, e per tre anni per gli ordinari
- la commissione sara' formata da 4 ordinari italiani + 1 pari grado da un paese OCSE, sorteggiati all'interno di liste cui si accedera' tramite domanda.
Articolo 9: Reclutamento
Spariranno i concorsi per ricercatore a tempo indeterminato, che andranno ad esaurimento.
Si reclutera' secondo vari canali:
1 - valido per prof. e ricercatori a t.d. : selezione pubblica aperta a tutti (interni ed esterni) sulla base di pubblicazioni e curriculum, piu' una lezione pubblica: niente prove scritte o orali.
In questo caso, la commissione sara' costituita dagli ordinari dell'ateneo inquadrati nello stesso SSD (ordinari + associati per i ricercatori t.d.), in numero compreso tra 5 e 7: se saranno di piu' si eleggeranno, se saranno di meno si integreranno pescando dalla lista dei commissari per l'abilitazione.
La proposta di chiamata sara' formulata dal dipartimento: decideranno gli ordinari per quanto riguarda prima e seconda fascia, e ordinari + associati per quanto riguarda i ricercatori t.d.
La proposta, con parere favorevole della nuova facolta', sara' poi deliberata dal Consiglio di amministrazione su proposta del rettore.
Gli altri canali varranno solo per associati ed ordinari, e saranno:
2 - procedure identiche alla precedente, ma riservate al personale in servizio nell'ateneo.
3 - chiamata diretta di pari grado inquadrati all'estero, o per chiara fama
4 - chiamata diretta dei ricercatori a t.d., a partire dal 5o anno successivo all'inizio del contratto.
Vincoli: nei primi cinque anni dall'entrata in vigore, la quota di selezioni riservate agli interni (punto 2 qui sopra) non potra' superare un terzo dei posti da coprire. Inoltre, almeno un terzo dovra' invece essere riservato a esterni (non in ruolo presso l'universita' banditrice da almeno 5 anni).
Passati i cinque anni, i vincoli cambieranno:
- per gli associati, almeno un quinto dovra' passare per la procedura di selezione aperta, mentre i restanti quattro quinti potranno essere chiamate dirette e/o selezioni riservate.
-per gli ordinari, almeno un terzo dovra' essere coperto da esterni (non in ruolo presso l'universita' banditrice da almeno 5 anni). Nessun limite minimo per le selezioni ad accesso pubblico.
Articolo 10 - Assegni di ricerca
- Gli assegni avranno durata compresa tra 1 e 3 anni, e non saranno compatibili con la condizione di studente (dottorato e specializzazioni incluse).
- l'assegno sara' di almeno il 75% del trattamento economico complessivo del ricercatore confermato al primo anno.
- vengono introdotti bandi nazionali per progetti specifici (sempre finanziati sull'FFO esistente)
- gli assegni potranno essere prolungati fino a dieci anni totali, anche non continuativi.
Articolo 12 Ricercatori a t.d.
- Dovranno svolgere 350 ore di didattica/servizio agli studenti
- avranno contratti triennali rinnovabili una sola volta.
- alla scadenza del secondo contratto possono essere chiamati a fare gli associati solo se conseguono l'abilitazione durante il secondo contratto triennale. Quindi hanno un solo tentativo utile (se si fallisce l'abilitazione non si puo' riprovare nei due anni successivi...)
- percepiscono lo stipendio di un attuale ricercatore confermato in classe iniziale, aumentato del 20%. Niente scatti o adeguamenti, ma se il contratto viene rinnovato puo' esserci un adeguamento (fino al 30% in piu'). Chi lo decida non e' definito.
- sempre a scapito dell'FFO ci sara' un bando nazionale annuale, previa presentazione di un progetto di ricerca. I fondi per le procedure e la valutazione saranno prelevati dall'FFO.
AF
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